Discussione sulle linee generali - Relatore
Data: 
Martedì, 5 Luglio, 2016
Nome: 
Walter Verini

A.C. 559-B

L'Assemblea della Camera si trova oggi ad esaminare in seconda lettura il provvedimento volto ad introdurre nell'ordinamento il reato di depistaggio, che era stato approvato dalla Camera il 24 settembre 2014. 
Trattandosi di un esame limitato alle sole parti modificate dal Senato, mi limito solo a ricordare le motivazioni a sostegno del testo, che ci rimandano ai momenti più bui della storia della nostra democrazia: mi riferisco, in particolare, alla strage di Piazza Fontana, di Piazza della Loggia, della stazione di Bologna, di Ustica, del caso Moro, alle stragi mafiose degli anni Novanta, al caso Ilaria Alpi, di cui si sta celebrando il processo di revisione a Perugia. Le ricostruzioni giudiziarie di tutte queste tragedie sono state estraneamente difficoltose anche a causa del comportamento di infedeli appartenenti alle strutture dello Stato che hanno ostacolato l'accertamento della verità. Si può dire che ci si è scontrati con un muro di gomma. 
La Commissione Giustizia non ha ritenuto di modificare il testo trasmesso dal Senato. 
Rispetto al testo già approvato dalla Camera, il Senato, tornando all'impostazione originaria della proposta C. 559, ha previsto che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio (c.d. reato proprio), ha elevato le pene edittali ed ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti. 
Il provvedimento si compone di tre articoli. 
L'articolo 1, comma 1, sostituisce l'articolo 375 del codice penale (attualmente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale) per punire con la reclusione da 3 a 8 anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale: mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato; affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale. 
La norma ha carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non presenti gli estremi di un più grave reato(primo comma).
Si tratta di un reato proprio, in quanto soggetto attivo può essere solo un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio; nel testo approvato dalla Camera, invece, il reato era comune («chiunque») e la commissione da parte del pubblico ufficiale determinava l'applicazione di un'aggravante. L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà della condotta occorre il fine di «impedire, ostacolare o sviare un'indagine». 
La pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento(secondo comma).
Si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni se il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcuni specifici reati (terzo comma).
La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l'autore del fatto si adopera per: ripristinare lo stato originario del luoghi; delle cose, delle persone o delle prove; evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori; aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori (quarto comma).  Quando le circostanze aggravanti (secondo e terzo comma) concorrono con circostanze attenuanti – diverse da quelle previste dal quarto comma e dagli articoli 98 e 114 c.p. (minore età e minima importanza nella partecipazione ai fatti, in caso di concorso) – le attenuanti non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle prime e le diminuzioni di pena si applicano sulla quantità di pena risultante dall'aumento derivante dalle aggravanti (quinto comma). 
Il sesto comma del nuovo articolo 375 c.p. prevede che alla condanna per il delitto di frode in processo penale e depistaggio consegua, in caso di reclusione superiore a 3 anni, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Si ricorda che, in base all'articolo 29 c.p.: la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. 
Infine, la disposizione a seguito delle modifiche approvate dal Senato afferma l'applicabilità della fattispecie penale anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dall'ufficio o dal servizio (settimo comma). Viene esclusa la punibilità se il fatto è commesso con riferimento ad un reato procedibile a querela, richiesta o istanza e questa non è stata presentata (ottavo comma). E affermata l'applicabilità della fattispecie penale anche quando la frode o il depistaggio attengono alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale, in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima (nono comma). 
L'articolo 1, comma 2, interviene sul primo comma dell'articolo 374 del codice penale e innalza a 1 anno (nel minimo) e a 5 anni (nel massimo) la pena della reclusione per chi si rende responsabile del reato di frode processuale nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo, e cioè per colui il quale – nell'ambito di tale procedimento – al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone. La pena attualmente prevista per tale fattispecie delittuosa è da 6 mesi a 3 anni. 
Il provvedimento approvato dal Senato non interviene sul secondo comma dell'articolo 374, relativo alla frode nel processo penale. Si tratta della disposizione che punisce con la medesima pena detentiva prevista dal comma primo (attualmente «da 6 mesi a 3 anni», in seguito alla modifica apportata dal disegno di legge «da 1 a 5 anni») chiunque commette la frode nel corso di un procedimento penale anche davanti alla Corte penale internazionale. Il testo approvato dalla Camera abrogava questa disposizione in quanto ricompresa nel delitto di inquinamento processuale e depistaggio, delitto che poteva essere commesso da chiunque. La scelta del Senato di costruire il depistaggio come reato proprio del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) consente la contemporanea vigenza dell'articolo 374, secondo comma, che dà rilievo penale alle condotte di frode processuale commesse da coloro che non sono pubblici ufficiali. 
L'articolo 1, comma 3, inserisce nel codice penale l'articolo 383-bis e vi colloca le circostanze che aggravano non solo il depistaggio, ma anche alcuni altri delitti contro l'amministrazione della giustizia, riprendendo l'attuale formulazione dell'articolo 375 del codice penale. Il Senato è intervenuto su questa disposizione per innalzare le pene. 
In particolare, quando la commissione dei delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), false dichiarazioni al difensore (articolo 371-ter), falsa testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), frode processuale (articolo 374) e frode in processo penale e depistaggio (nuovo articolo 375) comporta una sentenza di condanna alla reclusione (evidentemente a danno di un terzo), il legislatore prevede un aggravio di pena per colui che ha ostacolato l'amministrazione della giustizia.
La pena da applicare è così determinata: reclusione da 4 a 10 anni (anziché da 3 a 8 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione fino a 5 anni; reclusione da 6 a 14 anni (anziché da 4 a 12 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è alla reclusione superiore a 5 anni; reclusione da 8 a 20 anni (anziché da 6 a 20 anni, come previsto dal testo già approvato dalla Camera dei deputati), se la condanna derivata dalla falsità, dalla frode o dal depistaggio è all'ergastolo. 
L'articolo 1, comma 4, modifica la disciplina della prescrizione del reato prevedendo il raddoppio dei termini di prescrizione per il delitto di frode in processo penale e depistaggio aggravato, di cui al terzo comma dell'articolo 375 c.p. 
Il Senato ha inoltre soppresso la modifica – prevista dal testo della Camera – dell'articolo 384, primo comma, c.p., volta ad aggiungere il reato di inquinamento processuale e depistaggio alle fattispecie cui sono riferibili i casi di non punibilità. 
L'articolo 2 della proposta di legge, introdotto dal Senato, inserisce nel codice penale il nuovo articolo 384-ter (Circostanze speciali). La nuova disposizione prevede che, nel caso in cui i delitti di false informazioni al PM (articolo 371-bis), di falsa testimonianza (articolo 372), di frode processuale (articolo 374) e di favoreggiamento personale (articolo 378) siano commessi al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ad alcuni specifici delitti (gli stessi delitti che sono richiamati nel terzo comma del nuovo articolo 375, cui si rinvia), la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione prevista nei casi di false informazioni al p.m. o al difensore. 
Analogamente a quanto previsto dall'articolo 375 c.p., anche in questi casi la pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori. Si tratta pertanto di una circostanza speciale, con una riduzione di pena maggiore rispetto alla analoga circostanza attenuante comune prevista dall'articolo 62, primo comma, n. 6) c.p. 
Infine, l'articolo 3, anch'esso introdotto dal Senato, modifica l'articolo 376 c.p., per affermare anche in relazione al nuovo delitto di frode in processo penale e depistaggio la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero. 
Si tratta di un traguardo atteso da tempo, che se non sarà applicabile per i troppi casi di depistaggio che hanno caratterizzato la storia di questo Paese, fatta di troppi misteri, di troppe zone d'ombra, lo sarà per il futuro. È un segnale di grande valore, che a mio giudizio fa onore al Parlamento.